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Compiti principali svolgere il servizio di assistenza a coloro che praticano attività sportive, ricreative o lavorative in ambiente acquatico operando per prevenire qualsiasi situazione di pericolo intervenire nelle situazioni di emergenza, utilizzando le specifiche attrezzature di soccorso, per il recupero delle vittime dall'acqua e l'inizio delle procedure di supporto delle funzioni vitali effettuare nelle acque delle piscine i trattamenti necessari per mantenere i requisiti igienico-ambientali di balneazione richiesti dalle normative

diffondere i principi della tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alle acque riconoscere e segnalare un inquinamento ambientale,  collaborare, se necessario, con il sistema della Protezione Civile in caso di calamità naturali.

Tutti gli assistenti bagnanti, sono in possesso di brevetto rilasciato dalla F.I.N. o da Società di Salvamento abilitate e riconosciute dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Gli assistenti bagnanti, sono in possesso di un’adeguata preparazione monitorata e aggiornata periodicamente, mediante corsi di formazione e grazie al supporto di maestri di salvamento e medici fiduciari.

 
 
 
 

Servizio di Assistenza Bagnanti

 
 
 
 

Normativa:

“Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all’uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile” (così sostituito da D.M. 25-8-1989).


La prima modifica fu introdotta dal Decreto del Ministero della Sanità del 11.07.1991. Questo articolo introduceva la necessità della sorveglianza con un numero di assistenti ai bagnanti in relazione alle misure della vasca e non imponeva la necessità della presenza degli stessi quando la piscina non era aperta al nuoto libero, sempreché gli istruttori fossero abilitati alle operazioni di salvataggio e primo soccorso e fossero almeno uno per vasche di superficie inferiore ai 100 mq, almeno due per superfici fino a 600 mq, uno in più ogni ulteriori 600 mq di superficie.


La disciplina attuale è recata dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, che all’art. 14 dice:


“Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 mq. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 mq. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d’acqua in ragione di 1 ogni 500 mq. Per vasche oltre 1.000 mq dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 mq. Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Durante l’addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall’istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto”.



Per informazioni sul costo del servizio Assistenza Bagnanti

+ Informazioni

 

Contatti:

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